martedì 14 agosto 2018

Ma come fa il ministro Grillo a parlare di vaccini efficaci e sicuri. Se affermava: recenti studi hanno però messo in luce collegamenti tra le vaccinazioni e alcune malattie specifiche quali la leucemia, intossicazioni, infiammazioni, immunodepressioni, mutazioni genetiche trasmissibili, malattie tumorali, autismo e allergie.



Ascoltatela con le vostre orecchie. «I vaccini che ci sono in Italia sono sicuri ed efficaci»
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Ora leggete cosa scriveva a febbraio 2014

 XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI
   N. 2077



PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CORDA, RIZZO, ARTINI, BASILIO, TOFALO, PAOLO BERNINI, FRUSONE, CECCONI, BARONI, DALL'OSSO, GRILLO, MANTERO
Norme sull'informazione e sull'eventuale diniego dell'uso dei vaccini per il personale della pubblica amministrazione
Presentata il 12 febbraio 2014

      
Onorevoli Colleghi! L'articolo 32, secondo comma, della Costituzione recita che «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». 
Il personale civile o militare della pubblica amministrazione è soggetto, a causa del servizio prestato alla Repubblica, a limitazioni costituzionali dovute al suo status, limitazioni che però dovrebbero essere stabilite con una legge e non con semplici decreti ministeriali. Numerosi, ad esempio, sono i casi di rifiuto delle vaccinazioni che, per i militari, comportano la segnalazione alla procura militare per il reato di disobbedienza. 

Il Ministero della difesa chiede la copertura obbligatoria dei vaccini da parte del personale militare giustificandola con l'assolvimento dei compiti di difesa della Patria e di intervento nei teatri operativi. Questa legittima richiesta del Ministero della difesa si scontra però con una forte limitazione della libertà di pensiero della singola persona, che, pur essendo un militare, gode sempre dei diritti costituzionali. 
Il Ministero della difesa sostiene da sempre di rispettare tutte le cautele necessarie alla salvaguardia della salute del personale militare e che i vaccini non comportano invalidità o conseguenze per la stessa.

Recenti studi hanno però messo in luce collegamenti tra le vaccinazioni e alcune 
malattie specifiche quali la leucemia, intossicazioni, infiammazioni, immunodepressioni, mutazioni genetiche trasmissibili, malattie tumorali, autismo e allergie. 

Il rifiuto del personale civile o militare alla vaccinazione non può essere causa escludente dal lavoro (ad eccezione di alcune categorie professionali che nella presente proposta di legge elenchiamo) o, come nel caso dei militari, può configurarsi come reato.  
Nella fattispecie i militari, una volta arruolati, ricevono una notevole dose di vaccini che si somma a quella già ricevuta durante l'infanzia. 

Secondo i proponenti, a fronte di una norma costituzionale che chiaramente proibisce trattamenti sanitari obbligatori, suscita perplessità e sconcerto il fatto che per un militare si possa prefigurare il carcere semplicemente per aver rifiutato un trattamento sanitario che egli ritiene pericoloso per la propria salute. 



Il Senato della Repubblica ha istituito in diverse legislature la Commissione di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo dei proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dall'esplosione di materiale bellico e a eventuali interazioni. 
Proprio nei lavori di questa Commissione si è messa in evidenza una probabile responsabilità dei vaccini (somministrazione eccessiva in un breve arco temporale, controindicazioni evidenti, insorgere di infermità non previste e altro) che potrebbe aver indebolito il sistema immunitario dei cittadini in uniforme. 

La possibilità che la somministrazione di vaccini possa produrre effetti sulla salute dei militari è diventata, pertanto, materia di indagine della Commissione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della deliberazione istitutiva del 16 marzo 2010, alle lettere 
d) ed e) che si riferiscono, rispettivamente, alle componenti dei vaccini somministrati, al personale militare e alle modalità di somministrazione, nonché al monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati. 

Un altro punto approfondito dalla Commissione riguarda le conseguenze dell'eventuale rifiuto del militare di sottoscrivere il consenso informato e quindi di sottoporsi alle vaccinazioni. La questione è nata in seguito alla vicenda del maresciallo di 1
a classe dell'aeronautica militare Luigi Sanna, indagato per il reato di disobbedienza aggravata e continuata per essersi rifiutato di sottoscrivere la scheda anamnestico-vaccinale. Il maresciallo è anche stato ascoltato dalla Commissione nella seduta del 22 maggio 2012; successivamente il caso è stato archiviato dalla procura militare competente. 

Se la vaccinazione è un ordine, proveniente da un ufficiale medico che è anche un superiore gerarchico, la semplice richiesta di soprassedere temporaneamente e ancor più il diniego di sottoscrizione del consenso informato sono considerati come atti di disobbedienza e insubordinazione e sanzionati disciplinarmente e penalmente. 


Occorre valutare questa complessa e delicata questione anche alla luce del citato articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nel quale si stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge: attualmente l'obbligo dei militari ad assoggettarsi alle 120 vaccinazioni è stabilito da un decreto del Ministro della difesa del 2003 che non ha forza di legge e che quindi non può derogare al principio costituzionale della volontarietà per quel che riguarda la sottoposizione a trattamenti, fatta salva la riserva di legge. 


Su tale aspetto può essere opportuno richiamarsi anche ad alcune prese di posizione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) dell'aeronautica militare. Significative in proposito risultano la delibera n. 4 allegato «F» al verbale 252/ 
2012/X del 3 aprile 2012 avente ad oggetto «Legittimità del militare di accettare/rifiutare trattamenti sanitari e/o profilassi vaccinali» e la delibera n. 2 allegato «D» al verbale 12/2012 del 23 ottobre 2012 riguardante «Benessere e condizioni igieniche del personale, sicurezza in tema di vaccinazione dei militari da inviare in missioni nazionali ed estere». 
      Nel primo documento, considerati alla stregua di cogenti norme primarie il richiamato dettato dell'articolo 32 della Costituzione e l'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (sull'istituzione del servizio sanitario nazionale, che afferma il principio che gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma obbligatori) e come norme secondarie le disposizioni concernenti gli obblighi e le indicazioni vaccinali (decreto del Ministro della difesa 31 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003, e disposizioni correlate), sono posti specifici quesiti alle autorità militari (Capo di stato maggiore dell'aeronautica militare, Capo di stato maggiore della difesa, Ministro della difesa) rispetto a quali concrete misure il Ministro della difesa intenda adottare per rendere conformi alle norme vigenti le procedure di vaccinazione che devono assicurare ai militari il diritto costituzionalmente garantito di accettare o di rifiutare un trattamento sanitario, nella specie la vaccinazione. 

La citata delibera del COCER del 23 ottobre 2012, prende spunto da provvedimenti disciplinari e penali intentati a carico di militari relativamente alla somministrazione dei vaccini e dalla rilevanza assunta dal problema anche presso i mezzi di informazione radiotelevisivi e stampati. D'altronde, l'attenzione della pubblica opinione sul problema è andata via via crescendo con il susseguirsi delle audizioni presso la citata Commissione di inchiesta e non tutti gli aspetti legati all'uso dei vaccini appaiono pienamente chiariti a livello sanitario o scientifico con studi indipendenti e autonomi. 


Nella medesima delibera, dopo avere richiamato la norma costituzionale citata, si ricorda che anche l'Assemblea parlamentare del Consiglio europeo, con la risoluzione n. 1859 del 25 gennaio 2012, intitolata «
Protecting human rights and dignity by taking into account previously expressed wishes of patients» («Protezione dei diritti e della dignità dell'essere umano tenendo in considerazione le volontà precedentemente espresse dai pazienti») rifacendosi all'obbligo del consenso previsto dall'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adotta e ribadisce, all'articolo 1, che nessuno può essere obbligato a subire un trattamento sanitario contro il proprio volere. La Corte costituzionale, inoltre, con la sentenza n. 258 del 1994, ha precisato che solo un'eventuale legge impositiva di un trattamento sanitario non è in contrasto con il citato articolo 32 della Costituzione, purché sussistano determinate condizioni, citate nei successivi punti della medesima sentenza. La Corte non manca poi di richiamare l'attenzione del legislatore sul problema affinché, ferma restando l'obbligatorietà generalizzata delle vaccinazioni ritenute necessarie alla luce delle conoscenze mediche, siano individuati e siano prescritti in termini normativi, specifici e puntuali, ma sempre entro limiti di compatibilità con le sottolineate esigenze di generalizzata vaccinazione, gli accertamenti preventivi idonei a prevedere e a prevenire i possibili rischi di complicanze. 

Nel gennaio 2014 il tribunale di Ferrara ha, in una sentenza, per la prima volta riconosciuto il nesso di causalità tra il cancro e le vaccinazioni fatte con tempi, modalità e controlli sbagliati. In questa sentenza il Ministero della salute è stato condannato a indennizzare con circa 150.000 euro la famiglia di Francesco Finessi, un militare che nel 2002, a ventidue anni, è deceduto per un linfoma di Hodgkin fulminante. 


Durante il servizio militare, Francesco Finessi fu sottoposto a vaccinazioni numerose e troppo ravvicinate, come testimoniato sia dal libretto vaccinale che dalle relazioni di diversi esperti e molti altri militari hanno subìto lo stesso trattamento. La sentenza, emessa dal giudice 
Alessandra De Curtis, crea un precedente atteso da tanti: migliaia, secondo le associazioni di familiari, ma sui numeri non è mai stata fatta chiarezza dai Ministeri della salute e della difesa (da qui l'obbligo di relazione annuale alle Commissioni parlamentari competenti di cui all'articolo 2 della presente proposta di legge) che finora non avevano mai riconosciuto neanche il nesso. 

Già a novembre 2013 è stato condannato a tre anni di carcere, dalla corte penale di Belluno, Nicola Marchetti, all'epoca dei fatti capitano medico del 16
o reggimento di stanza alla caserma Salsa di Belluno nella quale prestava servizio Finessi. La corte l'ha condannato per aver falsamente attestato, nel libretto sanitario di alcuni militari, di aver eseguito le visite mediche necessarie. Si scioglie uno dei nodi finora rimasti insoluti su questi casi, quello delle documentazioni carenti, di libretti vaccinali incompleti o addirittura scomparsi, di nomi di medici responsabili coperti da segreto o ignoti. 

La presente proposta di legge è costituita da tre articoli. 


L'articolo 1 è suddiviso in quattro commi. Nel comma 1 si prevede che il personale civile o militare sottoposto per ragioni di servizio a vaccinazioni debba essere informato con motivazione scritta sulla composizione del vaccino, sulle malattie rispetto alle quali dovrebbe immunizzare e sugli eventuali effetti collaterali e controindicazioni relativi a ogni vaccino. Il comma 2 stabilisce il diritto di diniego a essere vaccinato; si escludono da questo diritto il personale medico o paramedico e gli addetti alla mensa o alla cucina. Il comma 3 stabilisce che il personale che si avvale del diritto di cui al comma 2, contestualmente ad esso, rinuncia ad ogni rivalsa nei confronti della pubblica amministrazione in caso di contrazione di malattie al cui contrasto il vaccino è finalizzato. Il comma 4 riconosce al personale che dovesse contrarre malattie o danni in conseguenza della vaccinazione un risarcimento adeguato alla gravità dell'infermità contratta e, ove ne ricorrono le condizioni, il riconoscimento dell'eventuale invalidità o inabilità al lavoro per causa di servizio. 


L'articolo 2 pone il divieto di somministrare vaccini al personale che può documentare – tramite il libretto vaccinale e test sull'avvenuta immunizzazione – di essere già coperto da quel tipo di vaccino e prevede la possibilità per la pubblica amministrazione di verificare, tramite test sull'avvenuta immunizzazione, l'efficacia del vaccino somministrato. 


L'articolo 3 stabilisce l'obbligo di informare le Camere da parte del Ministro della salute, di concerto con gli altri Ministri interessati, attraverso una relazione con cadenza annuale alle competenti Commissioni parlamentari sugli eventuali effetti collaterali delle vaccinazioni sul personale della pubblica amministrazione civile o militare, nonché sul numero dei dipendenti sottoposti a vaccinazione.



PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
      1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale civile o militare della pubblica amministrazione, al quale per ragioni di servizio è richiesto di sottoporsi a vaccinazione, deve essere preventivamente informato anche con motivazione scritta:
     
a) sulla composizione del vaccino somministrato e sulle malattie rispetto alle quali dovrebbe immunizzare;
     
b) sugli eventuali effetti collaterali e controindicazioni di ogni vaccino somministrato.
 
2. Il dipendente pubblico militare o civile, ad eccezione del personale medico o paramedico e del personale addetto alla cucina o alla mensa, ha diritto di opporre rifiuto alla richiesta di vaccinazione motivandolo in forma scritta.
 
3. Il personale che si avvale del diritto di cui al comma 2, contestualmente al diritto stesso, rinuncia ad ogni rivalsa nei confronti della pubblica amministrazione in caso di contrazione di malattie al cui contrasto il vaccino è finalizzato, ai sensi di quanto previsto dall'informazione di cui al comma 1.
 
4. Al personale che contrae malattie o danni in conseguenza della vaccinazione è riconosciuto un risarcimento adeguato alla gravità dell'infermità contratta e, ove ne ricorrono le condizioni, l'eventuale invalidità o inabilità al lavoro per causa di servizio.

 Art. 2.
 
1. È fatto divieto di somministrare vaccini al personale che può documentare, tramite il libretto vaccinale e test sull'avvenuta
immunizzazione, di essere già coperto da quel tipo di vaccino. 
 
2. Al fine di verificare l'efficacia del vaccino somministrato la pubblica amministrazione può richiedere al dipendente di sottoporsi a 
test sull'avvenuta immunizzazione.
Art. 3.
 
1. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri interessati, invia una relazione con cadenza annuale alle competenti Commissioni parlamentari sugli eventuali effetti collaterali delle vaccinazioni sul personale della pubblica amministrazione civile o militare, nonché sul numero dei dipendenti della stessa pubblica amministrazione sottoposti a vaccinazione e di quelli che hanno opposto rifiuto ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.

Tratto da: http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=17PDL0019630

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2 commenti:

  1. Se il ministro PRIMA ha detto coglionate, o si era espressa male, o mal consigliata si é lasciata andare a dir fesserie sull'onda dei bohvax, ha tutto il diritto di cambiare idea e di sostenerla.
    Infatti suo figlio lo vaccinera contro tutto quel che si può.
    Essere grillini non vuol mica dire essere stupidi

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  2. Forse ignori che ha anche fatto parte di una commissione parlamentare che ha scritto una relazione dettagliata sui gravi danni da vaccino inflitti ai militari. Quindi cara Daniela qui non si parla di opinione ma di un documento ufficiale. Se ne vuoi sapere di più cercati su Internet relazione SIGNUM e fresca fresca di quest'anno. E poi a te racconta che li fa vaccinare ma dopo tutto quello che aveva detto sui vaccini, a meno che non sia impazzita, stai tranquilla che non li vaccina

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